Quella che riguarda l’installazione di un servoscala non è una spesa di poco conto, ma l’utilità e i risultati che arrivano successivamente ristorano ampiamente dell’esborso economico. Considerando il modo in cui un servoscala a poltroncina installato in casa è in grado di migliorare la qualità della vita di chi lo utilizza, (ad esempio un anziano a cui di fatto restituisce il piacere di una quotidiana libertà di movimento), diventa evidente come i servoscala, più che una spesa, siano un vero e proprio investimento. Per mitigare tale tipo di esborso, però, ecco che vengono incontro diverse agevolazioni fiscali.

Le detrazioni possibili. Le spese affrontate per l’installazione o l’acquisto di un servoscala fisso o anche di un ascensore, infatti, si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi con diverse modalità, comportando un risparmio che va dal 19% al 50% dell’importo totale.

Nel particolare. Quali sono le detrazioni fiscali previste per i montascale fissi? La materia è disciplinata a partire dalla legge 13 del 9/01/1989, che per prima si è occupata di “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. La legge 13/89 mira innanzitutto alla progettazione di edifici privi sul nascere di barriere architettoniche, ma al tempo stesso prevede che l’immobile sia progettato in modo tale da includere “accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, compresi i servoscala”, laddove delle barriere siano presenti e vadano quindi superate. Per questo motivo, mette a disposizione dei contributi fiscali, sfruttabili quindi sia per opere di ristrutturazione che per l’acquisto e l’installazione di servoscala o montascale fissi. Secondo l’art. 13-bis del DPR n. 917 è prevista una detrazione Irpef del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. Tra le spese ammesse in modo integrale alla detrazione del 19% rientrano quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per adeguamento della legge 13/89, tra cui la nuova installazione o la sostituzione di un ascensore affinché le sue dimensioni siano idonee a quelle delle sedie a rotelle, la modifica o la sostituzione di gradini e scale interni ed esterni, la nuova installazione o la sostituzione di montacarichi e in generale di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento del disabile. L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è di 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta. È possibile anche usufruire di una detrazione fiscale pari al 50% delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia, fino a un tetto massimo di 96 mila euro per singola unità immobiliare, ai sensi dell’art. 16-bis del DPR n. 917/1986.

La soglia della detrazione è aumentata dal 36% al 50%, con il massimale precedentemente fissato a 48 mila euro. Le due modalità di detrazione sono cumulabili tra loro ma non sono contemporaneamente fruibili. Ciò vuol dire che è possibile, ad esempio, fruire in un primo momento della detrazione fiscale del 50% e sfruttare successivamente quella del 19% sulla parte di spesa eccedente. Non solo: sia la detrazione fiscale del 19% che quella del 50% sono cumulabili con i contributi fiscali messi a disposizione dalla legge 13/89.

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